Regime forfettario agevolato (le regole 2019) – Che cos’è

Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili

Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro.

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro

Reddito e tassazione

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).

L’aliquota è del 15%.

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.

Semplificazioni e adempimenti

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

Semplificazioni ai fini Iva

Coloro che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti
  • non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva
  • non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
  • non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.

Adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali
  • certificare i corrispettivi
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa

Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

Modalità di accesso al regime

Contribuenti già in attività

Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva.

Contribuenti che iniziano l’attività

I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare il requisito e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Questa comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.

L’attestazione della sussistenza del requisito per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata (fonte: Agenzia Entrate).