Regime forfettario agevolato (le regole 2019) – Che cos’è
Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili
Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l’ambito applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.
Requisito di accesso
Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro.
Cause di esclusione dal regime
Non possono avvalersi del regime forfetario:
- i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
- i soggetti non residenti
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
- i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro
Attenzione:il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito di accesso previsto dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
Reddito e tassazione
Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).
L’aliquota è del 15%.
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).
Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività
Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:
- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.