La Legge di Bilancio per il 2018, ha introdotto rilevanti novità in materia di deducibilità del costo e detraibilità IVA sull’acquisto di carburante nonché di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2018. Al fine di aumentare la capacità dell’Amministrazione Finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA, con la nuova Legge di Bilancio 2018, viene introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati a partire dal 1° luglio 2018; inoltre sempre a partire da questa data sarà possibile beneficiare delle deduzioni fiscali e delle detrazioni soltanto in caso di pagamento con mezzi tracciabili.

LE NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2018

 abolizione delle schede carburante
 obbligo di fatturazione elettronica
 obbligo della tracciabilità dei pagamenti

Abolizione delle schede carburante

Gli acquisti di carburante vengono generalmente documentati con la scheda. Ciò in quanto, con l’eccezione della categoria degli autotrasportatori, la legge stabilisce il divieto di fatturazione per le cessioni di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, metano, Gpl, miscela di carburante e lubrificante, ecc.) effettuate dagli impianti stradali di distribuzione.

Dal 1° luglio 2018 tale divieto viene soppresso. Per tale ragione fino al 30 giugno 2018 chi acquista carburante per autotrazione presso gli impianti stradali, se intende avvalersi del diritto alla detrazione dell’IVA o se intende documentare la spesa ai fini delle imposte dirette, ha la facoltà di redigere una scheda o carta carburante.

Come anticipato, tale adempimento verrà meno dal 1° luglio 2018.

Obbligo di fatturazione elettronica da parte degli impianti stradali di distribuzione per le cessioni di benzina o gasolio per motori

Dal 1° luglio 2018, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è prevista l’abolizione della scheda carburante al fine di porre un freno ai fenomeni di deduzioni e detrazioni IVA illegittime supportate da non veritieri costi sostenuti per l’acquisto di carburante. A partire dalla suddetta data i distributori di carburanti sono quindi obbligati ad emettere, per le cessioni di carburanti, la fattura in formato elettronico.

La fatturazione elettronica consiste nell’utilizzo degli standard già previsti per la FatturaPA, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall’Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.

Obbligo della tracciabilità dei pagamenti per beneficiare delle deduzioni e detrazioni fiscali

L’emendamento, proposto in fase di approvazione, dalla Camera alla Legge di Bilancio 2018, prevede la modifica di due importanti norme: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e il Decreto IVA. A fronte di questa modifica, sono radicalmente cambiate le regole circa la deducibilità del costo e la detrazione IVA per l’acquisto di carburante.

Deducibilità del costo (art. 164, co. 1-bis, TUIR)

Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, a seconda delle fattispecie, nella misura del 20 o dell’80 per cento, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Detrazione IVA (art. 19-bis1, co.1, lett. d), D.P.R. n. 633/72)

L’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione se l’operazione è provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

COSA CAMBIA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

Se fino ad oggi i soggetti passivi Iva hanno compilato la scheda carburante per beneficiare della deduzione del costo della benzina e per poter detrarre l’Iva, a partire dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile. Le deduzioni fiscali dei costi e le relative detrazioni IVA verranno riconosciute esclusivamente qualora le spese per l’acquisto di carburante siano effettuate mediante mezzi di pagamento tracciabili, come bancomat o carte di credito, e documentate a mezzo fattura elettronica. Chi utilizza l’auto per motivi di lavoro sarà tenuto a prestare particolare attenzione alle nuove regole. I distributori, d’altro canto, dovranno adeguarsi al fine di rispettare l’obbligo di fatturazione elettronica già nel 2018.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.