Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Possibile rateizzare, le richieste entro il 30 aprile 2023

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate riscossione (AdER) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

Per perfezionare la definizione sarà sufficiente versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

Sarà inoltre possibile pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate in 5 anni.


Come funziona

Entro il 30 aprile 2023 va presentata la richiesta di Definizione agevolata all’Agenzia delle entrate Riscossione.

Entro il 30 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate Riscossione comunica l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e invia i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Entro il 31 luglio 2023 va pagata la prima o unica rata del piano di rateazione.

 


Gli effetti della domanda di definizione agevolata

La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.