La L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) contiene numerose e importanti disposizioni, anche di carattere fiscale, che già nel corso del 2018 costituiranno un importante supporto per i contribuenti e le imprese che dovranno fronteggiare un anno che si prospetta ancora con qualche problematica derivante dalla crisi economica che ha colpito il nostro Paese e che non è stata ancora del tutto superata.

Di seguito si evidenziano le principali novità fiscali introdotte dal Legislatore.

Detrazione per il risparmio energetico ed edilizio e bonus mobili ed elettrodomestici

L’art. 1, co. 3, L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), dispone la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus). La detrazione è ridotta al 50% per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
È inoltre prorogata di un anno, fino al 31.12.2018, la misura della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

È prorogata per l’anno 2018 anche la detrazione al 50% per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dall’1.1.2017. Si prevede l’utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli Iacp e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (cd. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli Iacp e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Bonus verde

L’art. 1, dal co. 12 al co. 15, L. 205/2017, limitatamente all’anno 2018, introduce una nuova detrazione Irpef per gli interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere. Per l’anno 2018, ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

  • «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Bonus abbonamenti per il trasporto pubblico

L’art. 1, co. 28, L. 205/2017, reintroduce la detraibilità al 19% ai fini Irpef prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 19/E/2008, aveva fornito chiarimenti in merito; si ritiene, pertanto, che tali chiarimenti possano essere ancora validi anche per la disposizione ripresentata con la Legge di Bilancio 2018.

5. Super e iper ammortamento

L’art. 1, co. da 29 a 32, L. 205/2017, proroga per l’anno 2018 le agevolazioni relative ai cd. super ammortamento e iper ammortamento, che permettono alle imprese e ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. La proroga è prevista in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti; per il 2018 l’aumento del costo di acquisizione è pari al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto.

Sono prorogate per il 2018 le misure relative al cd. iper ammortamento, che consente di maggiorare del 150% il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. è, inoltre, prorogata al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iper ammortamento 2018.

Nell’elenco dei beni immateriali strumentali su cui si applica l’iper ammortamento vengono inseriti alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.
6. Credito di imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
L’art. 1, co. 45-56, L. 205/2017, introduce un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40% delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette.

Società sportive dilettantistiche a scopo di lucro

L’art. 1, co. 353, L. 205/2017, dispone che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al Titolo Quinto del Libro Quinto del Codice civile, ossia società semplice che non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, S.n.c., S.a.s., S.p.a., S.ap.a., S.r.l.
Il successivo co. 354 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un contenuto prestabilito. In particolare si prevede: a) nella denominazione o nella ragione sociale la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»; b) nell’oggetto o nello scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma Isef o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

L’importante novità prevista dal Legislatore con la Legge di Bilancio 2018 consiste per le associazioni sportive lucrative riconosciute dal Coni, nella riduzione alla metà dell’Ires.
L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.

Fatturazione elettronica

L’art. 1, co. 909, 915-917 e 928, L. 205/2017, stabilisce che a decorrere dall’1.1.2019 sono previste l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 127/2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cd. spesometro).
La disposizione prevede sostanzialmente che, nell’ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l’emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

È comunque facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie.

Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

13. Abrogazione della scheda carburante

Il co. 922 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, prevede che dall’1.7.2018 non sarà più operativa la scheda carburante per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, sia per quelli esclusivamente strumentali, sia per quelli a deducibilità ridotta. Da questa data, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 205/2017, le spese di carburante per autotrazione saranno, infatti, deducibili solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, D.P.R. 29.9.1973, n. 605. Ciò è in particolare quanto prevede il nuovo co. 1-bis dell’art. 164, D.P.R. 917/1986, introdotto dal citato co. 922 dell’unico articolo della Legge di Bilancio 2018.

Analoga disposizione è prevista anche ai fini dell’Iva. Il successivo co. 923 interviene infatti anche sull’art. 19-bis1, D.P.R. 26.10.1972, n. 633, prevedendo che «l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

Decorrenza degli Isa

Il co. 931 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 proroga la decorrenza della disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018. Si ricorda che l’art. 9-bis, D.L. 50/2017, conv. con modif. dalla L. 96/2017, ha previsto che per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, l’individuazione delle attività economiche interessate è operata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

15. Novità sui termini di scadenze fiscali

Il co. 932 dell’art. 1, L. 205/2017, al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, prevede che la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. spesometro) relative al secondo trimestre debba essere effettuata entro il 30 settembre (in luogo del vigente 16 settembre).
Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di Irap è prorogato dal 30 settembre al 31 ottobre.
Il successivo co. 933 prevede la proroga, per i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi e trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche: l’adempimento è, pertanto, prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle Certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
In sostanza i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, Irap e 770 sono spostati al 31 ottobre di ogni anno.

Il co. 934 prevede, inoltre, che il termine per la presentazione della dichiarazione ad un Caf-dipendenti è prorogato dal 7 luglio al 23 luglio.

16. Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

L’art. 1, co. da 997 a 998, L. 205/2017, dispone l’ennesima proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche con l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota dell’8%. Per effetto di tale proroga, entro il 30.6.2018 occorrerà procedere, per i soggetti che vorranno rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili, da parte dei soggetti persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, posseduti alla data dell’1.1.2018, ai seguenti adempimenti:
redazione e giuramento della perizia di stima; la perizia deve essere redatta e giurata davanti a un notaio o, in alternativa, presso gli uffici del giudice di pace o presso la cancelleria del tribunale;
versamento, anche in forma rateizzata, dell’imposta sostitutiva.

Le imposte sostitutive, stabilite nella misura dell’8%, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (30.6.2019 e 30.6.2020), a decorrere dalla data del 30.6.2018; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente.
L’imposta sostitutiva si verserà con il Mod. F24 e l’importo dovuto potrà essere compensato, in tutto o in parte, con crediti fiscali o contributivi disponibili.

In particolare la perizia dovrà essere redatta:
da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché nell’elenco dei revisori contabili, per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 5, co. 1, L. 448/2001); da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari, dei periti industriali edili, nonché da periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di cui al R.D. 2011/1934, per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 7, co. 1, L. 448/2001).

Relativamente ai terreni, il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno, nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
La perizia, unitamente ai dati identificativi del suo estensore e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Per i versamenti, da effettuarsi con Mod. F24, dovranno essere utilizzati i seguenti codici-tributo:
8055 con riferimento alle partecipazioni;
8056 con riferimento ai terreni.

 Novità per la tassazione dei redditi di capitale e dei diversi derivanti da partecipazioni qualificate

I co. da 999 a 1006 dell’art. 1, L. 205/2017, uniformano e semplificano il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, allo scopo di rendere irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.
La novità introdotta dal Legislatore prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva al 26%, ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell’art. 44, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

È necessario, però, che si tratti di un investimento “incrementale”, nel senso che il valore della spesa per tale campagna pubblicitaria deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.